| NORMATIVA
SULLA VIDEOSORVEGLIANZA
|
| Provvedimento
generale sulla Videosorveglianza |
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano
Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente,
del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott.
Giovanni Buttarelli, segretario generale; Visti gli atti d’ufficio e
le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento n.
1/2000; Relatore il prof. Gaetano Rasi;
RILEVATO 1. PREMESSA Il Garante ritiene opportuno
aggiornare e integrare il provvedimento del 29 novembre 2000 (c.d.
"decalogo" pubblicato sul Bollettino del Garante n. 14/15, p.
28), anche per conformare i trattamenti di dati personali mediante
videosorveglianza al Codice entrato in vigore il 1° gennaio 2004 e ad
altre disposizioni vigenti (art. 154, comma 1, lett. c), d.lg. 30 giugno
2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati
personali) che hanno rafforzato le garanzie per i cittadini. Per altro
verso va evidenziato che nel triennio di applicazione del predetto
provvedimento sono stati sottoposti all’esame dell’Autorità
numerosi casi, attraverso reclami, segnalazioni e richieste di parere, i
quali evidenziano un utilizzo crescente, spesso non conforme alla legge,
di apparecchiature audiovisive che rilevano in modo continuativo
immagini, eventualmente associate a suoni, relative a persone
identificabili, spesso anche con registrazione e conservazione dei dati.
Con riferimento alle menzionate garanzie, il presente provvedimento
(paragrafi 2 e 3) richiama taluni principi e illustra le prescrizioni
generali relative a tutti i sistemi di videosorveglianza; nei paragrafi
4, 5 e 6 vengono invece individuate prescrizioni riguardanti specifici
trattamenti di dati. Ovviamente, per casi particolari l’Autorità si
riserva di intervenire di volta in volta con atti ad hoc. Le
prescrizioni del presente provvedimento hanno come presupposto il
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della
dignità delle persone con particolare riferimento alla riservatezza,
all’identità ed alla protezione dei dati personali (art. 2, comma 1,
del Codice). Il Garante ha posto doverosa attenzione al nuovo diritto
alla protezione dei dati personali (art. 1 del Codice) consapevole che
un’idonea tutela dei diritti dei singoli, oggetto del bilanciamento
effettuato con il presente provvedimento, non pregiudica l’adozione di
misure efficaci per garantire la sicurezza dei cittadini e l’accertamento
degli illeciti. Si è avuto riguardo pertanto anche alla libertà di
circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. In tali ambiti,
non si possono privare gli interessati del diritto di circolare senza
subire ingerenze incompatibili con una libera società democratica (art.
8 Conv. europea diritti uomo ratificata con l. n. 848/1955), derivanti
da rilevazioni invadenti ed oppressive riguardanti presenze, tracce di
passaggi e spostamenti, facilitate dalla crescente interazione dei
sistemi via Internet ed Intranet. Il Garante si è infine ispirato alle
indicazioni espresse in varie sedi internazionali e comunitarie: in
particolare alle linee-guida del Consiglio d’Europa del 20-23 maggio
2003 (v. Relazioni annuali del Garante per il 2002 e per il 2003, in
www.garanteprivacy.it), nonché agli indirizzi formulati dalle autorità
europee di protezione dei dati riunite nel Gruppo istituito dalla
direttiva n. 95/46/CE (11 febbraio 2004, n. 4/2004, in Relaz. annuale
2003 e http://europa.eu.int). 2. PRINCIPI GENERALI 2.1 Principio di
liceità Il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza
è possibile solo se è fondato su uno dei presupposti di liceità che
il Codice prevede espressamente per gli organi pubblici da un lato
(svolgimento di funzioni istituzionali: artt. 18-22) e, dall’altro,
per soggetti privati ed enti pubblici economici (adempimento ad un
obbligo di legge, provvedimento del Garante di c.d. "bilanciamento
di interessi" o consenso libero ed espresso: artt. 23-27). Si
tratta di presupposti operanti in settori diversi e che sono pertanto
richiamati separatamente nei successivi paragrafi del presente
provvedimento relativi, rispettivamente, all’ambito pubblico e a
quello privato. La videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre
che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto
prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di
installazione di apparecchi audiovisivi. Vanno richiamate al riguardo le
vigenti norme dell’ordinamento civile e penale in materia di
interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell’immagine,
del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela
(toilette, stanze d’albergo, cabine, spogliatoi, ecc.). Vanno tenute
presenti, inoltre, le norme riguardanti la tutela dei lavoratori, con
particolare riferimento alla legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori).
Specifici limiti possono derivare da altre speciali disposizioni di
legge o di regolamento che prevedono o ipotizzano la possibilità di
installare apparecchiature di ripresa locale, aerea o satellitare (d.l.
24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2003, n. 88), disposizioni che, quando sono trattati dati
relativi a persone identificate o identificabili, vanno applicate nel
rispetto dei principi affermati dal Codice, in tema per esempio di
sicurezza presso stadi e impianti sportivi, oppure musei, biblioteche
statali e archivi di Stato (d.l. 14 novembre 1992, n. 433, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4) e, ancora,
relativi a impianti di ripresa sulle navi da passeggeri adibite a viaggi
nazionali (d.lg. 4 febbraio 2000, n. 45). Appare inoltre evidente la
necessità del rispetto delle norme del codice penale che vietano le
intercettazioni di comunicazioni e conversazioni. 2.2. Principio di
necessità Poiché l’installazione di un sistema di videosorveglianza
comporta in sostanza l’introduzione di un vincolo per il cittadino,
ovvero di una limitazione e comunque di un condizionamento, va applicato
il principio di necessità e, quindi, va escluso ogni uso superfluo ed
evitati eccessi e ridondanze. Ciascun sistema informativo e il relativo
programma informatico vanno conformati già in origine in modo da non
utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità
del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi
(es., programma configurato in modo da consentire, per monitorare il
traffico, solo riprese generali che escludano la possibilità di
ingrandire le immagini). Il software va configurato anche in modo da
cancellare periodicamente e automaticamente i dati eventualmente
registrati. Se non è osservato il principio di necessità riguardante
le installazioni delle apparecchiature e l’attività di
videosorveglianza non sono lecite (artt. 3 e 11, comma 1, lett. a), del
Codice). 2.3. Principio di proporzionalità Nel commisurare la
necessità di un sistema al grado di rischio presente in concreto, va
evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette
a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un’effettiva esigenza
di deterrenza, come quando, ad esempio, le telecamere vengono installate
solo per meri fini di apparenza o di "prestigio". Gli impianti
di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure
siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro
installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione
ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri
idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di
allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli
ingressi. Non va adottata la scelta semplicemente meno costosa, o meno
complicata, o di più rapida attuazione, che potrebbe non tener conto
dell’impatto sui diritti degli altri cittadini o di chi abbia diversi
legittimi interessi. Non risulta di regola giustificata un’attività
di sorveglianza rivolta non al controllo di eventi, situazioni e
avvenimenti, ma a fini promozionali-turistici o pubblicitari, attraverso
web cam o cameras-on-line che rendano identificabili i soggetti ripresi.
Anche l’installazione meramente dimostrativa o artefatta di telecamere
non funzionanti o per finzione, anche se non comporta trattamento di
dati personali, può determinare forme di condizionamento nei movimenti
e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e
pertanto può essere legittimamente oggetto di contestazione. La
videosorveglianza è, quindi, lecita solo se è rispettato il c.d.
principio di proporzionalità, sia nella scelta se e quali
apparecchiature di ripresa installare, sia nelle varie fasi del
trattamento (art. 11, comma 1, lett. d) del Codice). Il principio di
proporzionalità consente, ovviamente, margini di libertà nella
valutazione da parte del titolare del trattamento, ma non comporta
scelte del tutto discrezionali e insindacabili. Il titolare del
trattamento, prima di installare un impianto di videosorveglianza, deve
valutare, obiettivamente e con un approccio selettivo, se l’utilizzazione
ipotizzata sia in concreto realmente proporzionata agli scopi prefissi e
legittimamente perseguibili. Si evita così un’ingerenza
ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli altri
interessati. Come si è detto, la proporzionalità va valutata in ogni
fase o modalità del trattamento, per esempio quando si deve stabilire:
se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare
immagini che non rendono identificabili i singoli cittadini, anche
tramite ingrandimenti
se sia realmente essenziale ai fini prefissi
raccogliere immagini dettagliate
la dislocazione, l’angolo visuale, l’uso di zoom
automatici e le tipologie - fisse o mobili - delle apparecchiature
quali dati rilevare, se registrarli o meno, se
avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca di dati,
indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie
digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con
altri gestiti dallo stesso titolare o da terzi
la durata dell’eventuale conservazione (che,
comunque, deve essere sempre temporanea)
In applicazione del predetto principio va altresì
delimitata rigorosamente:
anche presso luoghi pubblici o aperti al pubblico,
quando sia di legittimo ed effettivo interesse per particolari
finalità, la ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici
l’utilizzazione di specifiche soluzioni quali il
collegamento ad appositi "centri" cui inviare segnali di
allarme sonoro o visivo, oppure l’adozione di interventi automatici
per effetto di meccanismi o sistemi automatizzati d’allarme (chiusura
accessi, afflusso di personale di vigilanza, ecc.), tenendo anche conto
che in caso di trattamenti volti a definire profili o personalità degli
interessati il Codice prevede ulteriori garanzie (art. 14, comma 1, del
Codice)
l’eventuale duplicazione delle immagini registrate;
la creazione di una banca di dati quando, per le
finalità perseguite, è sufficiente installare un sistema a circuito
chiuso di sola visione delle immagini, senza registrazione (es. per il
monitoraggio del traffico o per il controllo del flusso ad uno sportello
pubblico)
2.4.Principio di finalità Gli scopi perseguiti
devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1,
lett. b), del Codice). Ciò comporta che il titolare possa perseguire
solo finalità di sua pertinenza. Si è invece constatato che taluni
soggetti pubblici e privati si propongono abusivamente, quale scopo
della videosorveglianza, finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o
accertamento dei reati che invece competono solo ad organi giudiziari o
di polizia giudiziaria oppure a forze armate o di polizia. Sono invece
diversi i casi in cui i sistemi di videosorveglianza sono in realtà
introdotti come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all’interno
o all’esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività
produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo
di agevolare l’eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o
penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi
sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti. In ogni caso,
possono essere perseguite solo finalità determinate e rese trasparenti,
ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate comunicazioni e/o
cartelli di avvertimento al pubblico (fatta salva l’eventuale
attività di acquisizione di dati disposta da organi giudiziari o di
polizia giudiziaria), e non finalità generiche o indeterminate, tanto
più quando esse siano incompatibili con gli scopi che vanno
esplicitamente dichiarati e legittimamente perseguiti (art. 11, comma 1,
lett. b), del Codice). Le finalità così individuate devono essere
correttamente riportate nell’informativa. 3. ADEMPIMENTI 3.1.
Informativa Gli interessati devono essere informati che stanno per
accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell’eventuale
registrazione; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di
spettacoli pubblici (concerti, manifestazioni sportive) o di attività
pubblicitarie (attraverso web cam). L’informativa deve fornire gli
elementi previsti dal Codice (art. 13) anche con formule sintetiche, ma
chiare e senza ambiguità. Tuttavia il Garante ha individuato ai sensi
dell’art. 13, comma 3, del Codice un modello semplificato di
informativa "minima", riportato in fac-simile in allegato al
presente provvedimento e che può essere utilizzato in particolare in
aree esterne, fuori dei casi di verifica preliminare indicati nel punto
successivo. Il modello è ovviamente adattabile a varie circostanze. In
presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell’area e
alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli. In luoghi
diversi dalle aree esterne il modello va integrato con almeno un avviso
circostanziato che riporti gli elementi del predetto art. 13 con
particolare riguardo alle finalità e all’eventuale conservazione. Il
supporto con l’informativa:
deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle
immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con la telecamera
deve avere un formato ed un posizionamento tale da
essere chiaramente visibile
può inglobare un simbolo o una stilizzazione di
esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati se le
immagini sono solo visionate o anche registrate
3.2. Prescrizioni specifiche 3.2.1. Verifica
preliminare I trattamenti di dati personali nell’ambito di una
attività di videosorveglianza devono essere effettuati rispettando le
misure e gli accorgimenti prescritti da questa Autorità, anche con un
provvedimento generale, come esito di una verifica preliminare attivata
d’ufficio o a seguito di un interpello del titolare (art. 17 del
Codice), quando vi sono rischi specifici per i diritti e le libertà
fondamentali, nonché per la dignità degli interessati. A questo fine,
con il presente provvedimento il Garante prescrive a tutti i titolari
del trattamento, quale misura opportuna per favorire il rispetto delle
previsioni di legge (art. 143, comma 1, lett. c), del Codice), di
sottoporre alla verifica preliminare di questa Autorità (anche in tal
caso, con eventuali provvedimenti di carattere generale) i sistemi di
videosorveglianza che prevedono una raccolta delle immagini collegata
e/o incrociata e/o confrontata con altri particolari dati personali (ad
es. biometrici), oppure con codici identificativi di carte elettroniche
o con dispositivi che rendono identificabile la voce. La verifica
preliminare del Garante occorre anche in caso di digitalizzazione o
indicizzazione delle immagini (che rendono possibile una ricerca
automatizzata o nominativa) e in caso di videosorveglianza c.d.
dinamico-preventiva che non si limiti a riprendere staticamente un
luogo, ma rilevi percorsi o caratteristiche fisionomiche (es.
riconoscimento facciale) o eventi improvvisi, oppure comportamenti anche
non previamente classificati. 3.2.2. Autorizzazioni I predetti
trattamenti devono essere autorizzati preventivamente dal Garante, anche
attraverso autorizzazioni generali, quando riguardano dati sensibili o
giudiziari, ad esempio in caso di riprese di persone malate o di
detenuti (artt. 26 e 27 del Codice). 3.2.3. Altri esami preventivi Non
devono essere sottoposti all’esame preventivo del Garante, a meno che
l’Autorità lo abbia disposto, i trattamenti di dati a mezzo
videosorveglianza, fuori dei casi indicati nei precedenti punti 3.2.1. e
3.2.2. Non può desumersi alcuna approvazione implicita dal semplice
inoltro al Garante di documenti relativi a progetti di videosorveglianza
(spesso generici e non valutabili a distanza) cui non segua un esplicito
riscontro dell’Autorità, in quanto non si applica il principio del
silenzio/assenso. 3.2.4. Notificazione Gli stessi trattamenti devono
essere notificati al Garante solo se rientrano in casi specificamente
previsti (art. 37 del Codice). A tale riguardo l’Autorità ha disposto
che non vanno comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti
illeciti o fraudolenti, quando riguardano immagini o suoni conservati
temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza o di tutela delle
persone o del patrimonio (provv. n. 1/2004 del 31 marzo 2004, in G.U. 6
aprile 2004, n. 81 e in www.garanteprivacy.it v. anche, sullo stesso
sito, i chiarimenti forniti con nota n. 9654/33365 del 23 aprile 2004
relativamente alla posizione geografica delle persone). 3.3. Soggetti
preposti e misure di sicurezza 3.3.1. Responsabili e incaricati Si
devono designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del
trattamento, autorizzate ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui
è indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le registrazioni
(art. 30 del Codice). Deve trattarsi di un numero molto ristretto di
soggetti, in particolare quando ci si avvale di una collaborazione
esterna. Vanno osservate le regole ordinarie anche per ciò che attiene
all’eventuale designazione di responsabili del trattamento, avendo
particolare cura al caso in cui il titolare si avvalga di un organismo
esterno anche di vigilanza privata (art. 29 del Codice). La designazione
di eventuali responsabili ed incaricati "esterni" può essere
effettuata solo se l’organismo esterno svolge prestazioni strumentali
e subordinate alle scelte del titolare del trattamento. Questo non deve,
ovviamente, essere un espediente per eludere la normativa in materia di
protezione dei dati personali, come può accadere, per esempio, nel caso
in cui la designazione dell’incaricato "esterno" mascheri
una comunicazione di dati a terzi senza consenso degli interessati,
oppure nel caso di diversità o incompatibilità tra le finalità
perseguite dai soggetti che si scambiano i dati. Quando i dati vengono
conservati - naturalmente per un tempo limitato in applicazione del
principio di proporzionalità - devono essere previsti diversi livelli
di accesso al sistema e di utilizzo delle informazioni, avendo riguardo
anche ad eventuali interventi per esigenze di manutenzione. Occorre
prevenire possibili abusi attraverso opportune misure basate in
particolare su una "doppia chiave" fisica o logica che
consentano una immediata ed integrale visione delle immagini solo in
caso di necessità (da parte di addetti alla manutenzione o per l’estrazione
dei dati ai fini della difesa di un diritto o del riscontro ad una
istanza di accesso, oppure per assistere la competente autorità
giudiziaria o di polizia giudiziaria). Va infatti tenuto conto che l’accessibilità
regolamentata alle immagini registrate da parte degli addetti è fattore
di sicurezza. Sono infine opportune iniziative periodiche di formazione
degli incaricati sui doveri, sulle garanzie e sulle responsabilità, sia
all’atto dell’introduzione del sistema di videosorveglianza, sia in
sede di modifiche delle modalità di utilizzo (cfr. Allegato B) al
Codice, regola n. 19.6). 3.3.2. Misure di sicurezza I dati devono essere
protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo
i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non
autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità
della raccolta (art. 31 del Codice). Alcune misure, c.d. "misure
minime", sono obbligatorie anche sul piano penale. Il titolare del
trattamento che si avvale di un soggetto esterno deve ricevere dall’installatore
una descrizione scritta dell’intervento effettuato che ne attesti la
conformità alle regole in materia (artt. 33-36 e 169, nonché Allegato
B) del Codice, in particolare punto 25; v. anche i chiarimenti forniti
con nota n. 6588/31884 del 22 marzo 2004, in www.garanteprivacy.it).
3.4. Durata dell’eventuale conservazione In applicazione del principio
di proporzionalità (v. anche art. 11, comma 1, lett. e), del Codice),
anche l’eventuale conservazione temporanea dei dati deve essere
commisurata al grado di indispensabilità e per il solo tempo necessario
- e predeterminato - a raggiungere la finalità perseguita. La
conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle
ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali
esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura
di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una
specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di
polizia giudiziaria. Solo in alcuni specifici casi, per peculiari
esigenze tecniche (mezzi di trasporto) o per la particolare rischiosità
dell’attività svolta dal titolare del trattamento (ad esempio, per
alcuni luoghi come le banche può risultare giustificata l’esigenza di
identificare gli autori di un sopralluogo nei giorni precedenti una
rapina), è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati, che
non può comunque superare la settimana. Un eventuale allungamento dei
tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque
in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o
realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare
una copia specificamente richiesta dall’autorità giudiziaria o di
polizia giudiziaria in relazione ad un’attività investigativa in
corso. Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare
al momento prefissato - ove tecnicamente possibile - la cancellazione
automatica da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con
modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. 3.5.
Documentazione delle scelte Le ragioni delle scelte, cui si è fatto
richiamo, devono essere adeguatamente documentate in un atto autonomo
conservato presso il titolare e il responsabile del trattamento e ciò
anche ai fini dell’eventuale esibizione in occasione di visite
ispettive, oppure dell’esercizio dei diritti dell’interessato o di
contenzioso. 3.6. Diritti degli interessati Deve essere assicurato agli
interessati identificabili l’effettivo esercizio dei propri diritti in
conformità al Codice, in particolare quello di accedere ai dati che li
riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del
trattamento e di ottenere l’interruzione di un trattamento illecito,
in specie quando non sono adottate idonee misure di sicurezza o il
sistema è utilizzato da persone non debitamente autorizzate (art. 7 del
Codice). La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve
riguardare tutti quelli attinenti alla persona istante identificabile e
può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti
previsti dal Codice (art. 10, commi 3 s., del Codice). A tal fine può
essere opportuno che la verifica dell’identità del richiedente
avvenga mediante esibizione o allegazione di un documento di
riconoscimento che evidenzi un’immagine riconoscibile dell’interessato.
4. SETTORI SPECIFICI 4.1. Rapporti di lavoro Nelle attività di
sorveglianza occorre rispettare il divieto di controllo a distanza dell’attività
lavorativa e ciò anche in caso di erogazione di servizi per via
telematica mediante c.d. "web contact center". Vanno poi
osservate le garanzie previste in materia di lavoro quando la
videosorveglianza è impiegata per esigenze organizzative e dei processi
produttivi, ovvero è richiesta per la sicurezza del lavoro (art. 4
legge n. 300/1970; art. 2 d.lg. n. 165/2001). Queste garanzie vanno
osservate sia all’interno degli edifici, sia in altri luoghi di
prestazione di lavoro, così come, ad esempio, si è rilevato in
precedenti provvedimenti dell’Autorità a proposito di telecamere
installate su autobus (le quali non devono riprendere in modo stabile la
postazione di guida, e le cui immagini, raccolte per finalità di
sicurezza e di eventuale accertamento di illeciti, non possono essere
utilizzate per controlli, anche indiretti, sull’attività lavorativa
degli addetti). È inammissibile l’installazione di sistemi di
videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non
destinati all’attività lavorativa (ad es. bagni, spogliatoi, docce,
armadietti e luoghi ricreativi). Eventuali riprese televisive sui luoghi
di lavoro per documentare attività od operazioni solo per scopi
divulgativi o di comunicazione istituzionale o aziendale, e che vedano
coinvolto il personale dipendente, possono essere assimilati ai
trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di
articoli, saggi ed altre manifestazioni del pensiero. In tal caso, alle
stesse si applicano le disposizioni sull’attività giornalistica
contenute nel Codice, fermi restando, comunque, i limiti al diritto di
cronaca posti a tutela della riservatezza, nonché l’osservanza del
codice deontologico per l’attività giornalistica ed il diritto del
lavoratore a tutelare la propria immagine opponendosi anche, per motivi
legittimi, alla sua diffusione. 4.2. Ospedali e luoghi di cura L’eventuale
controllo di ambienti sanitari e il monitoraggio di pazienti ricoverati
in particolari reparti o ambienti (ad es. unità di rianimazione),
stante la natura sensibile di molti dati che possono essere in tal modo
raccolti, devono essere limitati ai casi di stretta indispensabilità e
circoscrivendo le riprese solo a determinati locali e a precise fasce
orarie; devono essere inoltre adottati tutti gli ulteriori accorgimenti
necessari per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza
e della dignità delle persone malate, anche in attuazione delle
doverose misure che il Codice prescrive per le strutture sanitarie (art.
83). Il titolare deve garantire che possano accedere alle immagini solo
i soggetti specificamente autorizzati (es. personale medico ed
infermieristico) e che le stesse non possano essere visionate da
estranei (ad es. visitatori). Particolare attenzione deve essere
riservata alle modalità di accesso alle riprese video da parte di
familiari di ricoverati in reparti dove non sia consentito agli stessi
di recarsi personalmente (es. rianimazione), ai quali può essere
consentita, con gli adeguati accorgimenti tecnici, la visione dell’immagine
solo del proprio congiunto. Le immagini idonee a rivelare lo stato di
salute non devono essere comunque diffuse, a pena di sanzione penale (artt.
22, comma 8, e 167 del Codice). Va assolutamente evitato il rischio di
diffusione delle immagini di persone malate su monitor collocati in
locali liberamente accessibili al pubblico. Nei casi in cui l’impiego
di un sistema di videosorveglianza all’interno di una struttura
sanitaria non sia finalizzato alla cura del paziente, bensì solo a
finalità amministrative o di sicurezza (quali, ad esempio, il controllo
dell’edificio o di alcuni locali), e sia possibile che attraverso lo
stesso siano raccolte immagini idonee a rivelare lo stato di salute, il
soggetto pubblico titolare deve menzionare tale trattamento nell’atto
regolamentare sui dati sensibili da adottare in base al Codice (art.
20). 4.3. Istituti scolastici L’eventuale installazione di sistemi di
videosorveglianza presso istituti scolastici deve garantire "il
diritto dello studente alla riservatezza" (art. 2, comma 2, d.P.R.
n. 249/1998) e tenere conto della delicatezza dell’eventuale
trattamento di dati relativi a minori. A tal fine, se può risultare
ammissibile il loro utilizzo in casi di stretta indispensabilità (ad
esempio, a causa del protrarsi di atti vandalici), gli stessi devono
essere circoscritti alle sole aree interessate ed attivati negli orari
di chiusura degli istituti, regolando rigorosamente l’eventuale
accesso ai dati. Restano di competenza dell’autorità giudiziaria o di
polizia le iniziative intraprese a fini di tutela dell’ordine pubblico
o di individuazione di autori di atti criminali (per es. spacciatori di
stupefacenti, adescatori, ecc.). 4.4. Luoghi di culto e di sepoltura L’installazione
di sistemi di videosorveglianza presso chiese o altri luoghi di culto o
di ritrovo di fedeli deve essere oggetto di elevate cautele, in funzione
dei rischi di un utilizzo discriminatorio delle immagini raccolte e del
carattere sensibile delle informazioni relative all’appartenenza ad
una determinata confessione religiosa. Al fine di garantire il rispetto
dei luoghi di sepoltura, l’installazione di sistemi di
videosorveglianza deve ritenersi ammissibile all’interno di tali aree
solo quando si intenda tutelarle dal concreto rischio di atti vandalici.
5. SOGGETTI PUBBLICI 5.1. Svolgimento di funzioni istituzionali Un
soggetto pubblico può effettuare attività di videosorveglianza solo ed
esclusivamente per svolgere funzioni istituzionali che deve individuare
ed esplicitare con esattezza e di cui sia realmente titolare in base all’ordinamento
di riferimento (art. 18, comma 2, del Codice). Diversamente, il
trattamento dei dati non è lecito, anche se l’ente designa esponenti
delle forze dell’ordine in qualità di responsabili del trattamento,
oppure utilizza un collegamento telematico in violazione del Codice
(art. 19, comma 2, del Codice). Tale circostanza si è ad esempio
verificata presso alcuni enti locali che dichiarano di perseguire
direttamente, in via amministrativa, finalità di prevenzione e
accertamento dei reati che competono alle autorità giudiziarie e alle
forze di polizia. Vanno richiamate quindi in questa sede le riflessioni
già suggerite in passato a proposito di talune ordinanze comunali in
tema di prostituzione in luoghi pubblici (v. provv. 26 ottobre 1998, in
Bollettino del Garante n. 6/1998, p. 131). Benché effettuata per la
cura di un interesse pubblico, la videosorveglianza deve rispettare i
principi già richiamati. Quando il soggetto è realmente titolare di un
compito attribuito dalla legge in materia di sicurezza pubblica o di
accertamento, prevenzione e repressione di reati, per procedere ad una
videosorveglianza di soggetti identificabili deve ricorrere un’esigenza
effettiva e proporzionata di prevenzione o repressione di pericoli
concreti e specifici di lesione di un bene (ad esempio, in luoghi
esposti a reale rischio o in caso di manifestazioni che siano
ragionevolmente fonte di eventi pregiudizievoli). Non risulta quindi
lecito procedere, senza le corrette valutazioni richiamate in premessa,
ad una videosorveglianza capillare di intere aree cittadine
"cablate", riprese integralmente e costantemente e senza
adeguate esigenze. Del pari è vietato il collegamento telematico tra
più soggetti, a volte raccordati ad un "centro" elettronico,
che possa registrare un numero elevato di dati personali e ricostruire
interi percorsi effettuati in un determinato arco di tempo. Risulta
parimenti priva di giustificazione l’installazione di impianti di
videosorveglianza al solo fine (come risulta da casi sottoposti al
Garante), di controllare il rispetto del divieto di fumare o gettare
mozziconi, di calpestare aiuole, di affiggere o di fotografare, o di
altri divieti relativi alle modalità nel depositare i sacchetti di
immondizia entro gli appositi contenitori. Le specifiche norme di legge
o di regolamento e le funzioni legittimamente individuate dall’ente
costituiscono l’ambito operativo entro il quale il trattamento dei
dati si intende consentito. Come prescritto dal Codice, l’eventuale
comunicazione a terzi è lecita solo se espressamente prevista da una
norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del Codice). Il
Codice individua poi specifiche regole volte invece a consentire, in un
quadro di garanzie, riprese audio-video a fini di documentazione dell’attività
istituzionale di organi pubblici (artt. 20-22 e 65 del Codice). Salvo i
casi previsti per le professioni sanitarie e gli organismi sanitari, il
soggetto pubblico non deve richiedere la manifestazione del consenso
degli interessati (art. 18, comma 4, del Codice). 5.2. Informativa
Contrariamente a quanto prospettato da alcuni enti locali, l’informativa
agli interessati deve essere fornita nei termini illustrati nel
paragrafo 3.1. e non solo mediante pubblicazione sull’albo dell’ente,
oppure attraverso una temporanea affissione di manifesti. Tali soluzioni
possono concorrere ad assicurare trasparenza in materia, ma non sono di
per sé sufficienti per l’informativa che deve aver luogo nei punti e
nelle aree in cui si svolge la videosorveglianza. 5.3 Accessi a centri
storici Qualora introducano sistemi di rilevazione degli accessi dei
veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, i comuni
dovranno rispettare quanto dettato dal d.P.R. 22 giugno 1999, n. 250.
Tale normativa impone ai comuni di richiedere una specifica
autorizzazione amministrativa, nonché di limitare la raccolta dei dati
sugli accessi rilevando le immagini solo in caso di infrazione (art. 3
d.P.R. n. 250/1999). I dati trattati possono essere conservati solo per
il periodo necessario per contestare le infrazioni e definire il
relativo contenzioso e si può accedere ad essi solo a fini di polizia
giudiziaria o di indagine penale. 5.4. Sicurezza nel trasporto urbano
Alcune situazioni di particolare rischio fanno ritenere lecita l’installazione
su mezzi di trasporto pubblici di sistemi di videosorveglianza. Tali
sistemi di rilevazione sono leciti anche presso talune fermate di mezzi
urbani specie in aree periferiche che spesso sono interessate da episodi
di criminalità (aggressioni, borseggi, ecc.). Valgono, anche in questi
casi, le considerazioni già espresse a proposito della titolarità in
capo alle sole forze di polizia dei compiti di accertamento, prevenzione
ed accertamento di reati, nonché del diritto di accesso alle immagini
conservate per alcune ore, cui si dovrebbe accedere solo in caso di
illeciti compiuti. Negli stessi casi, deve osservarsi particolare cura
anche per ciò che riguarda l’angolo visuale delle apparecchiature di
ripresa, nella collocazione di idonee informative a bordo dei veicoli
pubblici e nelle aree di fermata - presso cui possono transitare anche
soggetti estranei - e per quanto attiene alla ripresa sistematica di
dettagli o di particolari non rilevanti riguardanti i passeggeri. 5.5.
Deposito dei rifiuti In applicazione dei principi richiamati, il
controllo video di aree abusivamente impiegate come discariche di
materiali e di sostanze pericolose è lecito se risultano inefficaci o
inattuabili altre misure. Come già osservato, il medesimo controllo non
è invece lecito - e va effettuato in altra forma - se è volto ad
accertare solo infrazioni amministrative rispetto a disposizioni
concernenti modalità e orario di deposito dei rifiuti urbani. 6.
PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI 6.1. Consenso A differenza dei
soggetti pubblici, i privati e gli enti pubblici economici possono
trattare dati personali solo se vi è il consenso preventivo espresso
dall’interessato, oppure uno dei presupposti di liceità previsti in
alternativa al consenso (artt. 23 e 24 del Codice). In caso di impiego
di strumenti di videosorveglianza da parte di privati ed enti pubblici
economici, la possibilità di raccogliere lecitamente il consenso può
risultare, in concreto, fortemente limitata dalle caratteristiche e
dalle modalità di funzionamento dei sistemi di rilevazione, i quali
riguardano spesso una cerchia non circoscritta di persone che non è
agevole o non è possibile contattare prima del trattamento. Ciò anche
in relazione a finalità (ad es. di sicurezza o di deterrenza) che non
si conciliano con richieste di esplicita accettazione da chi intende
accedere a determinati luoghi o usufruire di taluni servizi. Il
consenso, oltre alla presenza di un’informativa preventiva e idonea,
è valido solo se espresso e documentato per iscritto. Non è pertanto
valido un consenso presunto o tacito, oppure manifestato solo per atti o
comportamenti concludenti, consistenti ad esempio nell’implicita
accettazione delle riprese in conseguenza dell’avvenuto accesso a
determinati luoghi. Nel settore privato, fuori dei casi in cui sia
possibile ottenere un esplicito consenso libero, espresso e documentato,
vi può essere la necessità di verificare se esista un altro
presupposto di liceità utilizzabile in alternativa al consenso, come
indicato nel paragrafo successivo. 6.2. Bilanciamento degli interessi
6.2.1. Profili generali Un’idonea alternativa all’esplicito consenso
va ravvisata nell’istituto del bilanciamento di interessi (art. 24,
comma 1, lett. g), del Codice). Il presente provvedimento dà attuazione
a tale istituto, individuando i casi in cui la rilevazione delle
immagini può avvenire senza consenso, qualora, con le modalità
stabilite in questo stesso provvedimento, sia effettuata nell’intento
di perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo
attraverso mezzi di prova o perseguendo fini di tutela di persone e beni
rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di
vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del
lavoro. Considerata l’ampia serie di garanzie e condizioni sopra
indicate, non appare necessario che il Garante, per alcuni trattamenti
in ambito privato di seguito indicati, prescriva ulteriori condizioni e
limiti oltre quelli già richiamati in premessa. 6.2.2. Registrazione
delle immagini I trattamenti di dati possono essere più invasivi
rispetto alla semplice rilevazione, qualora siano registrati su supporti
oppure abbinati ad altre fonti o conservati in banche di dati, talora
solo per effetto di un dispositivo di allarme programmato. E ciò in
considerazione delle molteplici attività di elaborazione cui i dati,
possono essere sottoposti anche ad altri fini. In presenza di concrete
ed effettive situazioni di rischio tali registrazioni sono consentite a
protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio aziendale
(ad esempio, rispetto a beni già oggetto di ripetuti e gravi illeciti),
relativamente all’erogazione di particolari servizi pubblici (si pensi
alle varie forme di trasporto) o a specifiche attività (che si svolgono
ad esempio in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o che comportano la
presenza di denaro o beni di valore, o la salvaguardia del segreto
aziendale od industriale in relazione a particolari tipi di attività).
6.2.3. Videosorveglianza senza registrazione Nei casi in cui le immagini
sono unicamente visionate in tempo reale, oppure conservate solo per
poche ore mediante impianti a circuito chiuso (Cctv), possono essere
tutelati legittimi interessi rispetto a concrete ed effettive situazioni
di pericolo per la sicurezza di persone e beni, anche quando si tratta
di esercizi commerciali esposti ai rischi di attività criminali in
ragione della detenzione di denaro, valori o altri beni (es.,
gioiellerie, supermercati, filiali di banche, uffici postali). La
videosorveglianza può risultare eccedente e sproporzionata quando sono
già adottati altri efficaci dispositivi di controllo o di vigilanza
oppure quando vi è la presenza di personale addetto alla protezione.
Nell’uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi
interessi indicati, aree esterne ad edifici e immobili (perimetrali,
adibite a parcheggi o a carico/scarico merci, accessi, uscite di
emergenza), il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da
limitare l’angolo visuale all’area effettivamente da proteggere,
evitando la ripresa di luoghi circostanti e di particolari non rilevanti
(vie, edifici, esercizi commerciali, istituzioni ecc.). 6.2.4.
Videocitofoni Sono ammissibili per identificare coloro che si accingono
ad entrare in luoghi privati videocitofoni o altre apparecchiature che
rilevano immagini o suoni senza registrazione. Tali apparecchiature sono
dislocate abitualmente all’ingresso di edifici o immobili in
corrispondenza di campanelli o citofoni, appunto per finalità di
controllo dei visitatori che si accingono ad entrare. La loro esistenza
deve essere conosciuta attraverso una informativa agevolmente
rilevabile, quando non sono utilizzati per fini esclusivamente personali
(art. 5, comma 3 del Codice). Altri dispositivi di rilevazione e
controllo, invece, spesso non sono facilmente individuabili anche per
mancanza di informativa, né la loro collocazione è altrimenti
segnalata. In alcuni casi, poi, più telecamere collocate anche all’interno
di un edificio (pianerottoli, corridoi, scale) si attivano
contemporaneamente e, sia pure per un tempo limitato, riprendono le
persone fino all’ingresso negli appartamenti. Anche in questi casi è
necessaria una adeguata informativa. 6.2.5. Riprese nelle aree comuni L’installazione
degli strumenti descritti nel paragrafo precedente, se effettuata nei
pressi di immobili privati e all’interno di condominii e loro
pertinenze (es. posti auto, box), benché non sia soggetta al Codice
quando i dati non sono comunicati sistematicamente o diffusi, richiede
comunque l’adozione di cautele a tutela dei terzi (art. 5, comma 3,
del Codice). Al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze
illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l’angolo visuale
delle riprese deve essere limitato ai soli spazi di propria esclusiva
pertinenza, ad esempio antistanti l’accesso alla propria abitazione,
escludendo ogni forma di ripresa anche senza registrazione di immagini
relative ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) o
antistanti l’abitazione di altri condomini. Il Codice trova invece
applicazione in caso di utilizzazione di un sistema di ripresa di aree
condominiali da parte di più proprietari o condomini, oppure da un
condominio, dalla relativa amministrazione (comprese le amministrazioni
di residence o multiproprietà), da studi professionali, società o da
enti no-profit. L’installazione di questi impianti è ammissibile
esclusivamente in relazione all’esigenza di preservare la sicurezza di
persone e la tutela di beni da concrete situazioni di pericolo, di
regola costituite da illeciti già verificatisi, oppure nel caso di
attività che comportano, ad esempio, la custodia di denaro, valori o
altri beni (recupero crediti, commercio di preziosi o di monete aventi
valore numismatico). La valutazione di proporzionalità va effettuata
anche nei casi di utilizzazione di sistemi di videosorveglianza che non
prevedano la registrazione dei dati, in rapporto ad altre misure già
adottate o da adottare (es. sistemi comuni di allarme, blindatura o
protezione rinforzata di porte e portoni, cancelli automatici,
abilitazione degli accessi). 7. PRESCRIZIONI E SANZIONI Il Garante
invita tutti gli operatori interessati ad attenersi alle prescrizioni
illustrate e a quelle definite opportune parimenti indicate nel presente
provvedimento, in attesa dei più specifici interventi che potranno
derivare in materia da un c.d. provvedimento di verifica preliminare di
questa Autorità (art. 17 del Codice), oppure dal codice deontologico
che il Garante ha promosso per disciplinare in dettaglio altri aspetti
del trattamento dei dati personali effettuato "con strumenti
elettronici di rilevamento di immagini" (art. 134 del Codice). Le
misure necessarie prescritte con il presente provvedimento devono essere
osservate da tutti i titolari di trattamento. In caso contrario il
trattamento dei dati è, a seconda dei casi, illecito oppure non
corretto, ed espone:
all’inutilizzabilità dei dati personali trattati
in violazione della relativa disciplina (art. 11, comma 2, del Codice)
all’adozione di provvedimenti di blocco o di
divieto del trattamento disposti dal Garante (art. 143, comma 1, lett.
c), del Codice), e di analoghe decisioni adottate dall’autorità
giudiziaria civile e penale
all’applicazione delle pertinenti sanzioni
amministrative o penali (artt. 161 s. del Codice)
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE: prescrive ai titolari
del trattamento nei settori interessati, ai sensi dell’art. 154, comma
1, lett. c), del Codice, le misure necessarie ed opportune indicate nel
presente provvedimento al fine di rendere il trattamento conforme alle
disposizioni vigenti
individua, nei termini di cui in motivazione, ai
sensi dell’art. 24, comma 1, lett. f) del Codice, i casi nei quali il
trattamento dei dati personali mediante videosorveglianza può essere
effettuato da soggetti privati ed enti pubblici economici, nei limiti e
alle condizioni indicate, per perseguire legittimi interessi e senza
richiedere il consenso degli interessati
individua in allegato un modello semplificato di
informativa utilizzabile alle condizioni indicate in motivazione
Roma, 29 aprile 2004 IL PRESIDENTE Rodotà IL
RELATORE Rasi IL SEGRETARIO GENERALE Buttarelli

Per le modalità di utilizzazione del modello si veda
il paragrafo 3.1.
Se le immagini non sono registrate, sostituire il
termine "registrazione" con quello di "rilevazione"
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