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La tariffa
incentivante sarà decurtata del 6% all'anno nel
2012 e 2013, con arrotondamento commerciale alla
terza cifra decimale.
Gli impianti fotovoltaici i cui moduli solari
costituiscono elementi costruttivi di pergole,
serre, barriere acustiche,tettoie e pensiline
hanno diritto a una tariffa pari alla media
aritmetica fra la tariffa spettante per
“impianti fotovoltaici realizzati su edifici” e
la tariffa spettante per “altri impianti
fotovoltaici”.
La tariffa incentivante verrebbe incrementata
del 5% per impianti non classificati come
“impianti fotovoltaici realizzati su un
edificio” qualora i medesimi impianti siano
ubicati in zone classificate alla data di
entrata in vigore del presente decreto dal
pertinente strumento urbanistico come
industriali, commerciali, cave o discariche
esaurite, area di pertinenza di discariche o di
siti contaminati
La tariffa incentivante verrebe incrementata del
5% per impianti realizzati su un edificio ,
operanti in regime di scambio sul posto,
realizzati da comuni con popolazione inferiore a
5000 abitanti dei quali i comuni siano soggetti
responsabili; che la tariffa incentivante venga
incrementata del 10% per impianti realizzati su
un edificio installati in sostituzione di
coperture in eternit o comunque contenenti
amianto.
Tariffe incentivanti maggiori per
impianti fotovoltaici integrati con
caratteristiche innovative.
Per gli impianti fotovoltaici con
caratteristiche innovative, che devono essere di
potenza fotovoltaica nominale compresa tra 1 kWp
e 5 MWp, il Nuovo Conto Energia 2011 prevede le
seguenti tariffe incentivanti [queste tariffe
saranno decurtate del 2% all’anno (anziché del
6%) nel 2012 e 2013
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KWP |
€ Kw/h
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1<= P <=20
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0,44 |
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20 < P <= 200
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0,40 |
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200 < P <= 5000
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0,37 |
per gli impianti fotovoltaici a
concentrazione sono previsti due intervalli di
potenza e le tariffe incentivanti saranno
decurtate del 2% all’anno nel 2012 e 2013.
chè i contributi in conto capitale per la
realizzazione di un impianto fotovoltaico non
siano superiori al 30% del costo di investimento
per impianti fotovoltaici realizzati su edifici
pubblici, ovvero su edifici di proprietà di
organizzazioni riconosciute non lucrative di
utilità sociale che provvedono alla prestazione
di servizi sociali affidati da enti locali, ed
il cui soggetto responsabile sia l'ente pubblico
o l'organizzazione non lucrativa di utilità
sociale
che i contributi in conto capitale per la
realizzazione di un impianto fotovoltaico non
siano superiori al 30% del costo di investimento
per impianti fotovoltaici realizzati su edifici
con potenza nominale maggiore di 3kW
che i contributi in conto capitale per la
realizzazione di un impianto fotovoltaico sia
anche del 60% del costo di investimento per
impianti fotovoltaici realizzati su edifici su
scuole pubbliche o paritarie il cui soggetto
responsabile sia la scuola ovvero il soggetto
proprietario dell'edificio su strutture
sanitarie pubbliche, nonchè su edifici che siano
sedi amministrative di proprietà di enti locali
o di regioni e province autonome
che i contributi in conto capitale per la
realizzazione di un impianto fotovoltaico non
siano superiori al 30% del costo di investimento
per impianti fotovoltaici realizzati su aree
oggetto di interventi di bonifica, ubicate
all’interno di siti contaminati come definiti
dall’articolo 240 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni o
integrazioni, purché il soggetto responsabile
dell’impianto assuma la diretta responsabilità
delle preventive operazioni di bonifica; i
predetti contributi non sono cumulabili con il
premio di cui all’articolo 10, comma 1, lettera
a);
che i contributi in conto capitale per la
realizzazione di un impianto fotovoltaico non
siano superiori al 30% del costo di investimento
per impianti fotovoltaici integrati con
caratteristiche innovative
che i contributi in conto capitale per la
realizzazione di un impianto fotovoltaico non
siano superiori al 30% del costo di investimento
per impianti fotovoltaici a concentrazione
un premio aggiuntivo, fino al 30%, per gli
impianti fotovoltaici operanti in regime di
scambio sul posto, realizzati sugli edifici che
riducano di almeno il 10% l’indice di
prestazione energetica dell’edificio
che la potenza fotovoltaica incentivabile sarà
di 3.000 MW, più 200 MW per gli impianti
fotovoltaici integrati e 150 MW per gli impianti
fotovoltaici a concentrazione
finanziamenti a tasso agevolato per la
realizzazione di un impianto fotovoltaico, pari
allo 0,50%, previsti dal Fondo per Kyoto,
erogati in attuazione dell'art. 1, comma 1111,
della legge 27 dicembre 2006
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